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Radio, musica, tv a tutto volume, schiamazzi, urla, tacchi delle scarpe,  lavatrici, cani che abbaiano…  chi abita in condominio, avrà almeno una volta, sbuffato per uno di questi motivi con i propri vicini di casa.

Tante sono le fonti di rumore molesto che possono disturbare la tranquillità della vita del condominio o di diversi condomini.

Se anche tu sei messo a dura prova dai rumori molesti potrebbero interessarti le soluzioni praticabili descritte a seguire.

La soluzione in vi amichevole delle questioni nei rapporti con i vicini di casa è la prima e la più consigliata da intraprendere, considerando la scarsa convenienza ad essere litigiosi e a promuovere un giudizio che ha una durata ed un costo spesso del tutti sproporzionati allo scopo di far cessare in tempi brevi il fastidio. Parlare con il vicino, anche per una educata protesta, è sempre da preferire in una rispettosa e civile vita di condominio.

Ovviamente non deve trattarsi di atti che hanno il  solo scopo di nuocere o disturbare la quiete condominiale perchè in tal caso difficilmente si potrà evitare la strada giudiziale.

Inoltre prima di chiamare in causa la legge e la giurisprudenza, è possibile rivolgersi all’amministratore del condominio, spiegando il problema e chiedendo  un’assemblea condominiale straordinaria in cui inserire all’ordine del giorno il problema. In assemblea l’amministratore dovrebbe facilitare il dialogo e agevolare a trovare la miglior soluzione non solo con i diretti interessati ma anche con tutti i condomini presenti.

Di solito il regolamento condominiale stabilisce gli orari in cui è possibile fare rumore e quelli in cui è necessario rispettare il silenzio. In linea generale, i rumori più fastidiosi sono concessi dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00. Al di fuori di questi orari si dovrebbero evitare rumori molesti.  Comunque ogni condominio decide autonomamente i propri orari, da inserire nel regolamento, ad esempio a volte scelgono di farli variare in base alle stagioni.

Se neanche l’assemblea fosse risolutiva è bene sapere che cosa cita in merito la normativa.

Dopo la riforma del condominio,  18 giugno 2013, i rumori molesti praticati dai condomini fuori dagli orari stabiliti dal regolamento condominiale possono essere sanzionati dall’amministratore con un’ammenda fino a 200 euro, che può raggiungere quota 800 euro in caso di azione recidiva, secondo quando recita l’art.70 delle disposizioni attuative del codice civile. Sanzione che deve però essere approvata con una delibera dall’assemblea.

Inoltre anche il codice penale, articolo 659 (Disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone), prevede una tutela dai rumori molesti: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad euro 309”. In tal caso è necessario fornire prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità di emissioni sonore ovvero le emissioni moleste devono essere percepite e ritenute fastidiose da un certo numero di condomini così che ad essere lesa è la pubblica tranquillità e il reato si configura come penale; altrimenti si tratta di un illecito civile. Sarà il giudice chiamato in causa che deve valutare il criterio della normale tollerabilità secondo parametri i quali devono fare riferimento alla media sensibilità dei condomini. Indipendentemente dai valori di rumore consentiti dalla regolamentazione amministrativa, di recente la giurisprudenza va oltre il criterio dei tre decibel superiore al rumore di fondo ponendo l’accento sul tipo di rumore.

Un regolamento di condominio più restrittivo delle norme del codice civile ha valore a tutti gli effetti in caso di controversia condominiale. Tanto che il rumore dovuto al disturbo deve cessare e qualora un proprietario riceva dal conduttore la disdetta di un contratto di locazione a causa del fastidio, questo comporta anche il rimborso per l’ammontare dei canoni e degli oneri accessori che il proprietario della casa affittata avrebbe incassato se il rapporto fosse proseguito per la normale durata e non si fosse interrotto a causa del disturbo. Per approfondimenti rimandiamo alla recente sentenza del Tribunale di Milano (sentenza 3 maggio 2016 n. 5465).

Quindi niente più quadri da appendere di notte, schiamazzi, o tacchi, potrebbero costare molto cari!

Se il buon senso e il rispetto per gli altri condomini vengono a mancare,  interviene la legge, che può severamente punire chi ha commesso l’illecito.

Rumore in condominio ?
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