In Italia spesso le seconde case sono affittate per finalità turistiche o per brevi soggiorni anche di un week end; a tal scopo il legislatore ha pensato di semplificare al massimo le procedure da seguire, non sottoponendo l’affitto estivo alla completa disciplina delle locazioni.
Il contratto turistico di locazione,rientra a pieno titolo tra le varie tipologie di contratti di locazione, viene disciplinato e regolamentato dal Codice Civile, articoli 1571 e seguenti, dove sono indicati i doveri del proprietario e dell’affittuario, incondizionatamente ma gli affitti brevi sono sottratti dalla disciplina della legge 431/1998.
Quindi la semplificazione si concretizza nel non avere una forma specifica per pattuire la locazione, per quanto è consigliata la forma scritta, non è prevista una durata minima, e non esistono previsioni per la disdetta, che resta libera e nella piena disponibilità delle parti. Importante è il carattere puramente temporaneo e precario della locazione, limitato a un arco temporale molto ridotto, in cui si fa riferimento all’esigenza del conduttore di avere a disposizione per un periodo limitato un appartamento o una casa singola per trascorrere le sue vacanze.
Questo tipo di locazione non ha nulla a che vedere con quella prevista per chi intende stabilizzarsi nell’abitazione per mesi o anni, non è neppure simile al contratto di locazione concordato ad uso transitorio o a previsto per gli studenti fuori sede.
Il contratto turistico di locazione prevede la stipula tra le parti, nel solo caso in cui la locazione sia per un periodo superiore ai trenta giorni nell’anno solare, ma un contratto scritto salvaguarda e tutela il proprietario e l’affittuario da eventuali truffe, contenziosi legali e spiacevoli inconvenienti che si potrebbero verificare anche se la legge non prevede alcuna azione di registro e nessun obbligo a carico delle parti. La diffidenza, propria dei nostri giorni, invoglia sempre più a ricorrere al contratto turistico di locazione e, anche se per meno di trenta giorni, a sottoscrivere un accordo di natura informale ma cautelativo.
Per affittare una casa è fondamentale creare un clima di fiducia e questa è basata soprattutto sulla presenza di un contratto d’affitto firmato, il quale formalizza la relazione tra le parti.
Diversamente dagli altri tipi di locazione, nel contratto turistico non vi è l’obbligo di versare eventuale caparra, né di depositare una cauzione, si è liberi di decidere modalità e condizioni di pagamento del canone, più rispondenti alle singole necessità ma per redigere questo contratto al meglio è necessario ricordare alcuni punti essenziali.
Come per tutti i contratti, andranno indicati per prima cosa i dati personali del proprietario dell’immobile e del’affittuario, poi si deve riportare i dati relativi all’immobile, specificando l’indirizzo e i dati catastali, la presenza o meno di ascensore, posto auto o l’utilizzo di parti comuni condominiali (giardino, piscina).
Va descritto l’appartamento nella sua composizione: numero di stanze, posti letto, numero dei bagni, cucina, zona giorno, e va inserita una descrizione dell’arredamento.
Si deve scrivere l’importo del canone di locazione, specificando le spese incluse, o meno, la pattuizione forfettaria delle utenze, le spese di pulizia ( se previste).
Inoltre va indicato il periodo di affitto ed i termini per la consegna e riconsegna dell’immobile e delle relative chiavi.
Il conduttore avrà l’obbligo di mantenere in essere l’immobile in locazione, di garantirne l’uso per il quale è stato locato e di mantenerlo agibile e nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato. Così come è tenuto al rispetto del regolamento di condominio, se esistente, e in ogni caso delle norme del buon vivere civile.
Infine è consigliato inserire alcune clausole che prevedano le modalità di disdetta dell’affitto, il numero massimo di persone autorizzato ad occupare la casa, l’autorizzazione o il divieto di accesso per gli animali.
On line sono scaricabili I modelli di contratto di locazione turistica sono scaricabili on line e modificabili; spesso si trova la distinzione dei modelli nati per soddisfare esigenze di locazione turistica più lunga (i contratti casa vacanza) o breve (il contratto week-end).
Vi aspettiamo ad iHome per consultare e personalizzare il modello che rispecchia di più le vostre esigenze!
Buongiorno, un quesito attinente agli affitti estivi.
Se si risponde ad una inserzione on line per affitto di un appartamento vacanze.
Si contatta via email il proprietario e si versa 30% di acconto con bonifico.
Non viene firmato alcun contratto né rilasciata ricevuta circa l’acconto. Il giorno della presa in carico l’inquilino non accetta l’appartamento, si tira indietro rinunciando all’acconto, può comunque essere chiamato in causa per l’intero (il proprietario minacciato questo) ?
L’affitto era probabilmente in nero vista la mancanza di contratti e di qualsiasi ricezione/quietanza.
L’inquilino può stare tranquillo lasciando l’acconto (non era stato definito in che termini se caparra o cauzione o altro).
Oppure se il proprietario registra ex post il contratto (che di fatto non c’è) può chiedere l’intero corrispettivo?
Grazie mille in anticipo
Buongiorno,
se non è stato firmato alcun contratto si parla di nero e non di affitto.
Il contratto di locazione deve essere registrato se di durata superiore a 30 giorni e richiede la firma di entrambe le parti; quindi non può essere registrato un contratto ex post per sola volontà del proprietario se non si è firmato nulla.
Il 30% poteva essere stato versato in qualità di caparra per un contratto di locazione poi non andato a buon fine;pertanto la perdita è limitata alla caparra.
Spero di aver chiarito parte delle sue richieste, seppur in ritardo!