Con il decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno, sono state apportate delle modifiche in materia di contratti di locazione a canone concordato.
In particolare cambia la durata dell’attestazione necessaria per i contratti concordati non assistiti.
Per capire l’intervento effettuato ripartiamo dalla definizione del contratto di locazione a canone concordato.

Per capire l’intervento effettuato ripartiamo dalla definizione del contratto di locazione a canone concordato.
Questa tipologia di contratto di affitto anche detta 3+2, è un’alternativa al contrato a canone libero (4+4) e prevede che il canone sia definito all’interno di un range predeterminato da accordi territoriali raggiunti dalle associazioni di categoria dei proprietari e dei sindacati inquilini; ad Ancona l’ultimo accordo territoriale stipulato è consultabile qui: nuovo accordo
Come descritto nell’articolo: “contratti di locazione: quali tipologie”, questo contratto ha una durata di 3 anni con rinnovo automatico alla scadenza di altri 2 anni.
Quando si sceglie di stipulare un contratto di locazione a canone concordato le parti interessate (proprietario e conduttori) possono farsi assistere o meno dalle organizzazioni/associazioni di categoria dei proprietari e dei sindacati inquilini .
Infatti, i contratti di locazione a canone concordato possono essere stipulati nel rispetto delle regole e degli accordi fissati a livello locale tra le suddette organizzazioni.
Se le controparti decidono di stipulare questo contratto in autonomia ossia senza il supporto delle associazioni, si parla di contratti concordati “non assistiti” ed è necessaria un’attestazione di conformità con la quale si certifica, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, che il contratto è in linea con quanto previsto dall’accordo territoriale.
L’efficacia di questo attestato si estenderà per tutta la durata del contratto e dovrà essere rinnovato una volta raggiunta la scadenza.
Inoltre questa attestazione è necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato: agevolazioni IMU, applicazione della cedolare secca al 10%, riduzioni Irpef ( ulteriore abbattimento del 30% sul reddito fondiario derivate dal possesso dell’abitazione) e riduzione dell’imposta di registro (riduzione al 70% del corrispettivo annuo considerato per la determinazione base imponibile).
Con il decreto Semplificazioni si introduce una novità relativa alla durata della validità di questa attestazione.
L’attestazione rilasciata sarà valida fino a quando non ci saranno cambiamenti alle caratteristiche dell’immobile o all’accordo territoriale del Comune a cui fa riferimento.
Pertanto non dovrà essere effettuata per ogni singolo contratto come avvenuto sino ad ora, potrà essere fatta valere per tutti i contrati di locazione stipulati successivamente al suo rilascio.
Il succedersi di più conduttori non determina più l’obbligo di replicare l’attestazioni a meno che non si verifichino le variazioni suddette.
In sede di registrazione del contratto, l’ufficio dell’Agenzia Entrate procede alla registrazione anche dell’attestazione “senza autonoma applicazione dell’imposta di registro”.
L’introduzione di questa novità potrebbe generare dei quesiti e noi restiamo a disposizione per approfondimenti e specifiche che potete segnalare inviando una mail a: info@ihomeancona.com o commentando il post.

 

Modifiche all’attestazione di conformità dei contratti a canone concordato non assistiti

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