Alla domanda come diventare amministratori di condominio non corrisponde una risposta semplice e immediata ma è necessario esaminare le leggi e disposizioni attualmente in vigore.
La figura dell’amministrare di condominio è nata dall’esigenza di una figura che sia gestore ufficiale dei beni comuni infatti la gestione del condominio comporta una notevole quantità di problematiche che solo con un approccio professionale e competente possono essere risolte.
Il codice civile dall’art. 1117 al 1139 delinea le norme condominiali, a queste si aggiungono le regole previste per il contratto di mandato, secondo cui una parte: il mandatario, nel nostro caso l’amministratore, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte: mandante, il condominio.
Con l’entrata in vigore della riforma del condominio L.220/2012 ed il successivo D.M. n. 140/2014 sono stati previsti i requisiti per diventare amministratore di condominio.
Secondo l’art 71 bis delle disposizioni attuative c.c. per essere amministratori di condominio sono necessari requisiti di onorabilità e di competenze professionali.
Possono diventare amministratori di condominio coloro che: hanno il godimento dei diritti civili; non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non sono interdetti o inabilitati; il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
Per la professionalità è richiesto: il diploma di maturità e la frequenza ad un corso di formazione iniziale della durata di almeno 72 ore e successivo corso di aggiornamento annuale in materia di amministrazione condominiale.
Le due esenzioni ai requisiti di professionalità sono rivolte a: l’amministratore nominato fra i condomini dello stabile e a coloro che hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti al 18 giugno 2013 entrata in vigore della legge 220/2012.
Non è previsto un albo degli amministratori di condominio, ma solo libere associazioni sindacali di categoria. Le stesse che di solito sono punto di riferimento per la formazione dell’amministratore ed il successivo esercizio della professione.
Alla pagina formazione dell’Informagiovani potete trovare gli eventuali corsi di formazione per diventare amministratore di condominio. Ad oggi segnaliamo il corso di amministratore di condominio promosso dall’ANAMMI l’Associazione National-Europea Amministratori d’Immobili, in partenza ad Ancona il 12 aprile. Corso a pagamento, a numero chiuso che prevede una durata di 72 ore di cui 36 di lezioni in aula e 36 su piattaforma on line.
Oggi la figura di amministratore è diventata più professionale ma al contempo ha assunto maggiori responsabilità; è necessario, quindi, che possa affidarsi ad un’associazione di categoria e si avvalga dell’aiuto di consulenti fidati per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Per maggiori informazioni potete iscrivervi alla newsletter sulla formazione o contattarci direttamente alla mail: info@ihomeancona.com.