In condominio ogni giorno si possono presentare imprevisti e nuove esigenze. Se è presente un amministratore di condominio ma perde la fiducia della maggioranza dei condòmini, è tempo di pensare ad un cambio.
Se i condòmini non si sentono ascoltati, i problemi non vengono affrontati puntualmente, ci sono questioni di morosità irrisolte, se l’amministratore non è facilmente contattabile, non convoca riunioni per mesi, è bene sapere che si può cambiare l’amministratore in base all’art. 1136 del Codice Civile, che regola sia la nomina sia la revoca dell’amministratore. Per la revoca serve la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (501 millesimi).
L’art. 1129 relativo alla durata dell’incarico testualmente dispone: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata”. Il rinnovo, di anno in anno, si intenderà tacitamente approvato dall’assemblea dei condomini, salvo che questi non procedano a revoca.
Scoperto che è possibile revocare l’amministratore di condominio, bisogna sapere anche che non è necessario aspettare la scadenza dell’anno di gestione, ma può essere cambiato in qualsiasi momento se la maggioranza dei condòmini è d’accordo.
Quindi in primis è necessario capire se la maggioranza dei condòmini ha pensieri simili rispetto all’operato dell’attuale amministratore e vuole cambiarlo.
Appurato che ci sia condivisione, i passi successivi da compiere sono: la richiesta di convocazione di assemblea di condominio straordinaria in base all’art.66 disposizione di Attuazione del Codice Civile. Infatti “l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria, …, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione.”
Se l’amministratore convoca nei tempi previsti l’assemblea, si procede alla votazione degli amministratori alternativi.
Se l’amministratore non provvede l’assemblea viene autoconvocata dai condòmini con data di prima e seconda convocazione, luogo, ordine del giorno (revoca amministratore e nomina nuovo amministratore) e firma dei due condomini richiedenti. Si deve far attenzione a rispettare i 5 giorni di preavviso della convocazione, obbligatori per legge, la convocazione deve essere inviata a tutti i condòmini con raccomandata a mano, con ricevuta di ritorno e per PEC.
Durante l’assemblea si nomina un presidente e un segretario, si verbalizza la revoca del mandato e la nomina del nuovo.
Dopo la riunione anche gli assenti vanno informati con l’invio del verbale, compreso il nuovo amministratore che convocherà un’assemblea per l’accettazione dell’incarico e poi gestirà con il precedente amministratore il passaggio di consegne.
Non è un percorso facile ed immediato ma possibile ed ora avete tutte le informazioni per procedere se l’amministratore non risponde più alle aspettative del condominio.