L’emergenza sanitaria 2020 ha introdotto e accelerato, anche nel mondo del condominio, l’utilizzo degli strumenti telematici.

A tal proposito dal 14 ottobre, con l’entrata in vigore della legge 126 del 2020, sono diventate operative le modifiche all’art.66 delle disposizioni di attuazione del codice civile riguardanti le modalità di partecipazione alle assemblee condominiali mediante videoconferenza.

A oggi è consentita la costituzione dell’assemblea condominiale in videoconferenza, anche quando non previsto dal regolamento condominiale.

Sino a ora nei condomini  italiani era raro e difficile che tale modalità venisse prevista da regolamento. Per ovviare alla mancanza di un testo specifico, il nuovo art. 66 prevede la possibilità di partecipazione all’assemblea anche in videoconferenza previo consenso della maggioranza dei condòmini e del raggiungimento della soglia dei  500 millesimi. Questo l’esito di un’ulteriore modifica (Legge 159 del 27/11/2020) dato che inizialmente era richiesto il consenso espresso all’unanimità.

Diventa un ulteriore compito dell’amministratore raccogliere preventivamente il consenso, di cui non è specificato alcun vincolo di forma ma è importante tenere traccia per il futuro.

Nell’avviso di convocazione l’amministratore dovrà dare indicazione anche delle modalità della videoconferenza e della piattaforma utilizzata, oltre che contenere i tratti ed elementi tradizionali. Come sempre deve specifica indicazione del giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione; l’avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, con forma scritta a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.

Inoltre l’art. 66 prevede che, una volta conclusa l’assemblea in videoconferenza, il verbale redatto dal segretario deve essere sottoscritto dal presidente, ed inviato  all’amministratore e a tutti i condomini con le stesse modalità previste per la convocazione.

Probabilmente per semplicità sarà l’amministratore a svolgere il ruolo di presidente così da firmare il verbale redatto dal segretario e provvedere lui stesso ad inviarlo a tutti i condomini presenti ed assenti.

Tutti i condòmini e gli aventi diritto devono essere convocati e hanno diritto di partecipare all’assemblea.

Grazie alla nuova modalità consentita: la videoconferenza, è ora possibile bypassare alcune delle difficoltà relative alla partecipazione in presenza fisica legate all’emergenza sanitaria, di cui avevamo descritto nell’articolo: “assemblea condominiale in presenza”.

Amministratori e condòmini possono riprendere ad convocare o richiedere le assemblee ordinarie e straordinarie con una possibilità in più.

 

Assemblea condominiale in videoconferenza

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