Quando si decide di acquistare una casa, la gran parte degli acquirenti hanno la necessità di ricorrere al mutuo. In un precedente articolo “Acquisto ergo … mutuo?”  avevamo definito come accendere un mutuo, quali le caratteristiche e differenti tipologie. Ora rispolveriamo la definizione e vediamo come è possibile affrontare il pagamento del mutuo nell’attuale situazione di emergenza economica dovuta alla pandemia.

Il mutuo è un contratto secondo cui una banca o un istituto di credito (mutuante) eroga all’acquirente della casa (il mutuatario) una somma di denaro che verrà utilizzata per pagare il costo dell’immobile. Normalmente all’atto di stipula dello stesso viene anche costituita un’ipoteca sul bene immobile a garanzia del pagamento del mutuo. Il mutuatario si obbliga contemporaneamente a restituire la stessa quantità di denaro con determinate modalità e tempi, pagando gli interessi.

Dal 30 marzo 2020 a seguito dell’emergenza coronavirus si è reso possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa per chi ha subito la riduzione dell’orario, la sospensione dal lavoro o per chi attraversa un momento di difficoltà a causa della pandemia. Il lockdown, la chiusura prolungata delle attività industriali e lavorative hanno provocato danni non di poco conto alle famiglie.

La sospensione delle rate è resa possibile grazie al rifinanziamento del fondo di solidarietà. Questo fu istituito nel 2007 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per permettere ai beneficiari di mutui per la prima casa di poter chiedere la sospensione delle rate per un periodo fino a 18 mesi. Fondo a sostegno di coloro che, per sopraggiunte difficoltà economiche, si trovano nell’impossibilità di poter pagare le rate del mutuo.

Ora trai i beneficiari è possibile individuare non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che si trovano in comprovate difficoltà economiche.

La sospensione è diventata più veloce e parte dalla prima rata in scadenza successiva al momento in cui si presenta la domanda in banca. Oggi questa misura è estesa a mutui fino a 400.000 euro, a chi ha un mutuo da meno di 12 mesi e anche a coloro che hanno beneficiato del Fondo di garanzia prima casa. La richiesta va presentata direttamente in banca compilando un apposito modulo reperibile anche dal sito della Consap.

Attenzione al termine “sospensione”, le rate non sono cancellate ma sospese per un periodo massimo di 18 mesi in base ai requisiti del richiedente. Resta a carico del cliente la quota capitale e metà della quota interessi. Il Fondo paga infatti la metà dell’intera quota interessi di ogni rata sospesa.

Allora prima di richiedere la sospensione consigliamo di verificare se possono esserci altre soluzioni alternative e magari più convenienti a lungo termine, ad esempio  con la surroga del mutuo, abbassando le rate, riducendo il tasso di interesse e allungando la scadenza. Ogni beneficiario è bene che si informi e verifichi la soluzione migliore per la propria situazione personale.

Come conciliare mutuo e pandemia
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