Ormai da mesi al centro dell’attenzione dei media (e non solo) c’è  il Superbonus 110%, una delle misure più interessanti del Decreto Rilancio, il maxi provvedimento economico contenente interventi di bilancio e di stimolo economico che il Governo ha emanato in concomitanza con l’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Il Superbonus è diventato Legge il 17 luglio 2020 ed il 24 luglio è stata pubblicata la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega come funziona, la tipologia di intervento, i soggetti beneficiari, gli interventi agevolabili e i tempi di attuazione. Ora si attendono i decreti attuativi.

Il Superbonus è un’agevolazione fiscale che permette di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per il rinnovamento energetico degli edifici e per l’adeguamento sismico degli stessi. Oltre alla detrazione delle spese è previsto anche il meccanismo di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, questo permette di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta, o di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione del proprio credito di imposta.

Gli interventi ammessi dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.

Gli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici orizzontali e verticali dell’edificio almeno per il 25% della superficie lorda dello stesso (cappotto termico)
  • sostituzione (e non aggiunta) dell’impianto di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda.
  • adeguamento sismico dell’edificio (sisma bonus)

I beneficiari sono:

  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni;
  • le cooperative di abitazione per interventi su propri immobili o assegnati in godimento ai soci;
  • gli enti del terzo settore ossia Onlus organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche per interventi sugli spogliatoi;

È necessario che gli interventi siano eseguiti su: condomini (parti comuni); unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera); singole unità immobiliari.

Gli interventi possono essere effettuati sulla prima o seconda casa mentre sono espressamente esclusi quelli effettuati su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).

Le spese  devono essere sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per IACP fino al 30 giugno 2022).

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche come fissato dal decreto interministeriale a meno che non sia impossibile circostanza da dimostrare tramite attestato di prestazione energetica ante e post intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. Inoltre la legge fissa dei limiti di spesa

Rimandiamo alla guida dell’Agenzia delle Entrate per tutte le specifiche, i dettagli, le tempistiche, i chiarimenti e gli esempi pratici.

Noi operatori di iHome restiamo a disposizione per aggiornamenti anche nel mese di agosto tranne che dal 10 al 14 agosto compresi in cui ci prendiamo una breve pausa estiva!

 

Superbonus 110%: al via pre pausa estiva
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