Mini IMUMentre il Governo consente ai sindaci di aumentare la tassa sulla casa 2014 (TASI-IMU), i contribuenti sono alle prese con le imposte 2013 sull’abitazione principale e relative pertinenze: diversamente dall’acconto abolito per tutti, il saldo è stato eliminato solo nei Comuni che hanno mantenuto l’aliquota entro lo 0,4%.

Quindi per effetto del Decreto legge n.30 novembre 203,n.133, il 24 gennaio scade il pagamento della ”Mini” IMU una sorta di “conguaglio: i proprietari di prime case ubicate nel Comune di Ancona,che nel 2013 ha innalzato le aliquote devono pagare il 40% della differenza tra la nuova imposta e quella base al 4 per mille.

I soggetti alla ”Mini” IMU sono:

  • abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale dal Regolamento comunale IMU);
  • unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (assimilata ad abitazione principale dal Regolamento comunale IMU);
  • casa coniugale disposta al coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare che non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio. Per tale fattispecie non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze;
  • i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il versamento va eseguito tramite modello F24 presso Banche, Poste o per via telematica.

Il codice da indicare per il Comune di Ancona è A271, ed i codici tributo sono 3912 per l’abitazione principale e pertinenza, 3914 per i terreni.

Ulteriori informazioni ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nel sito www.anconaentrate.it, a disposizione il numero verde gratuito 800 551 881 e la nostra pagina facebook.com/iHomeAncona

 

“MINI” IMU: scadenza il 24 gennaio
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