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In estremis, il 17 marzo, è stato presentato il decreto attuativo Canone Rai 2016 con cui si è ribadito che la titolarità dell’utenza elettrica è il fattore discriminate per l’addebito dell’imposta; il contratto è sufficiente a far presumere il possesso di un televisore e quindi l’obbligo di dover pagare il canone RAI, dovuto solo per l’abitazione di residenza.

Inoltre sono stati definiti, a cura dell’Agenzia delle Entrate, i moduli e le regole per coloro che richiedono l’esenzione dall’addebito del canone RAI.

Il modulo di autocertificazione per non pagare il canone  va inviato entro il 30 aprile in via telematica, oppure in forma cartacea entro il 10 maggio 2016.

Ovviamente non paga chi non possiede la tv, oltre ai soggetti ultra settantacinquenni con reddito familiare annuo non superiore agli 8 mila euro lordi.

Il modello può essere presentato:

  • tramite un’applicazione web, disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • oppure spedite per raccomandata, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino;
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate

Chi non effettua la comunicazione rischia di vedersi addebitare il canone anche se avrebbe diritto all’esenzione. Inoltre tutti coloro che vogliono chiedere l’esenzione, anche se l’avevano già ottenuta negli anni scorsi, devono ripresentare la domanda ogni anno. Altra novità del 2016: l’esenzione vale per un solo anno.

Chi invia la comunicazione in ritardo ma entro il 30 giugno, avrà l’esenzione solo per il secondo semestre 2016; mentre dal 2017 l’esenzione andrà chiesta entro il 31 gennaio.

A far scattare la tassa è il possesso di un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo quindi non è esente chi usa il televisore anche solo come monitor per il pc o per guardare videocassette; inoltre non è più possibile chiede l’esenzione per suggellazione degli apparecchi.

Invece chi ha un pc collegato in rete e quindi utilizzabile per guardare programmi televisivi, oppure un vecchio televisore analogico, non deve pagare il canone, perchè non collegato con il digitale terrestre o satellitare.

Due coniugi conviventi pagano un’imposta unica anche nell’ipotesi di intestazione di due utenze separate purché si risieda presso un’unica abitazione ma è necessario che uno dei due deve invii comunicazione segnalando che il canone viene pagato dal coniuge.

L’inquilino che vive in affitto in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio tv deve pagare il canone anche se proprietario della televisione è il titolare dell’immobile. Se il proprietario è titolare dell’utenza (e magari non della propria, intestata al coniuge, per la propria abitazione principale) non deve pagare ma deve inviare l’autocertificazione.

Per ogni ulteriore chiarimento potete contattarci anche via mail: info@ihomeancona.com  e cercheremo la riposta al vostro quesito così da stare “Attenti al canone”

Esenzione pagamento canone Rai
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