La risposta al quesito è, all’apparenza, immediata.
Il pagamento in contanti dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo è permesso dalla legge, anzi, la Legge di Stabilità del 2016 ha eliminato la disposizione che prevedeva l’obbligo di tracciabilità del denaro contante relativamente ai pagamenti suddetti.
Oggi, dopo varie modifiche, è sufficiente che il pagamento in contante del canone di locazione abitativa non supera i 3mila euro, come previsto dalle disposizioni in materia di antireciclaggio.
Negli ultimi anni la normativa ha subito diverse modifiche, con una breve ricostruzione storica arriviamo a capire cosa possibile fare oggi..
La legge di Stabilità 2014 ha introdotto una limitazione nell’utilizzo dei contanti con l’obiettivo di contrastare nettamente gli affitti in nero. Indipendentemente dall’importo del canone, l’affitto per gli immobili abitativi si doveva pagare esclusivamente tramite mezzi tracciabili quindi: bonifico, assegni, carte di credito.
In seguito a segnalazioni interpretative il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha smentito l’esclusione del contante per gli affitti, prevedendo la possibilità del pagamento in contanti per gli immobili abitativi entro il limite dei 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Dal 1° gennaio 2016 la legge di stabilità modifica ancora tale vincolo alzando la soglia per i pagamenti in contanti da 999,99 euro a 2.999,99 euro.
Quindi per importi di canone abitativo fino a 3 mila euro è possibile il pagamento in contanti e non è più obbligatorio emettere alcun documento attestante il pagamento. Però lo stesso inquilino, tenuto ad effettuare il pagamento, ha interesse ad avere una prova documentale dell’assolvimento dell’obbligo. Infatti se il proprietario non rilascia nulla a fronte del pagamento, l’inquilino è nella impossibilità di dimostrare di aver rispettato gli obblighi previsti da contratto. Indipendentemente dall’esistenza di una disposizione normativa, l’inquilino è interessato ad ottenere una prova del pagamento.
Inoltre avere traccia e documenti del pagamento, anche la classica ricevuta con marca da bollo di due euro, sono indispensabili per accedere alle agevolazioni e detrazioni fiscali previste per gli inquilini titolari di contratti di affitto.
Continua il divieto di frazionare la somma dell’operazione per raggirare il limite ossia se il canone supera i 3 mila euro non è possibile effettuare il pagamento in contanti in due momenti diversi.
Infine precisiamo che per chi effettua pagamenti in contanti superando la soglia, è prevista una sanzione destinata sia a chi effettua il pagamento (l’inquilino ) sia al proprietario che accetta l’importo.
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