contratto_studentiUn contratto di locazione  ha una durata ben definita al termine della quale se le parti, locatore e affittuario, lo dovessero ritenere opportuno vi è anche la possibilità di rinnovarlo. Tuttavia, a volte si pone il problema opposto, ossia come disdire anticipatamente il contratto.

In base alla normativa attualmente in vigore, è prevista la possibilità di terminare prima del tempo il rapporto, ovviamente seguendo una determinata forma e tempistica, differente a seconda della tipologia di contratto che si è stipulato.

 Nel caso del contratto di locazione a canone libero (4+4) con una durata non inferiore a quattro anni, rinnovabile automaticamente per altri quattro, il proprietario non ha alcun diritto di recessione anticipata dal contratto di affitto. Se non vuole usufruire del tacito rinnovo dovrà attendere la scadenza del primo quadriennio ed inviare, con un preavviso di 6 mesi, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in cui si avvisano gli inquilini che il contratto avrà termine, solo per motivi indicati per legge.

Invece l’inquilino può mandare regolare disdetta in qualunque momento sempre attraverso un preavviso minimo di 6 mesi, inviando una raccomandata (con ricevuta di ritorno) in cui avvisa il proprietario che lascerà preventivamente l’immobile. La lettera di disdetta è un documento in carta semplice di cui è possibile trovare copie da scaricare e stampare  in diversi siti internet.

Anche nel caso del contratto di locazione a canone concordato (3+2) la disdetta può avvenire da parte del proprietario (per motivi indicati per legge) o dell’inquilino alla prima scadenza con un preavviso di minimo 6 mesi, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Anche in questa tipologia contrattuale la legge lascia all’inquilino l’opportunità di disdire il contratto in qualunque momento con un preavviso di almeno sei mesi.

In entrambi i contratti (4+4 o 3+2) il proprietario deve restituire la caparra, mentre l’affitto va pagato fino all’ultimo mese in cui si rimane in casa. Nel caso in cui l’inquilino rimane nell’immobile senza pagare l’affitto, dalla caparra viene sottratto l’importo del canone dovuto al proprietario.

Il contratto concordato per studenti fuori sede è un contratto ad hoc per gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione con sede in un comune diverso da quello di residenza. Il canone è calmierato e corrisponde a quello stabilito dagli accordi locali per i contratti concordati. La durata è prevista da sei mesi a tre anni, rinnovabile alla prima scadenza salvo disdetta dello studente da inviare almeno 3 mesi prima della scadenza. Tale facoltà non è prevista per il proprietario.

L’inquilino ha la facoltà di recedere per gravi motivi con preavviso di almeno tre mesi. Se il contratto è intestato a più studenti ciascuno può inviare il recesso, ma gli studenti che rimangono nell’immobile devono comunque provvedere al pagamento dell’intero canone a favore del locatore, con una quota pro capite evidentemente superiore alla precedente. Se il locatore lo consente, gli studenti rimasti possono sostituire lo studente che ha lasciato l’immobile con un altro.

Maggiori informazioni ed approfondimenti sui contratti di locazione e sulle casistiche sono disponibili nella guida “Dire,fare,abitare” che proprio in questi giorni stiamo distribuendo alle giornate di orientamento “Progetta il tuo futuro” promosse dall’Università Politecnica delle Marche.

Gli studenti degli istituti superiori, le potenziali matricole fuori sede del prossimo anno accademico, hanno così la possibilità di reperire informazioni per rendersi autonomi anche dal punto di vista abitativo. Molti infatti affronteranno, oltre all’ingresso nel mondo universitario, anche l'”ingresso” in una nuova abitazione con coinquilini differenti e lontani dalla famiglia di origine (prima o poi accade!).

Non ci resta che augurare a tutti gli studenti un “in bocca al lupo” per la nuova convivenza!

(questo articolo è stato scritto da Ketti Marini)

Disdetta contratto di locazione
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