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Quando parliamo di Affitto o Locazione stiamo facendo riferimento ad un contratto con cui una parte, il proprietario o locatore, si obbliga a far godere all’altra, il conduttore un immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1572 c.c.).

Il 2014 è un anno segnato da molteplici novità quindi riteniamo sia opportuno proporre uno scadenzario con gli elementi essenziali che locatore e locatario non possono fare a meno di conoscere.

In primis è stata confermata la possibilità di pagare ancora in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 (con nota del dipartimento del Tesoro del Mef del 5 febbraio 2014).

A partire dal 1° febbraio 2014 l’imposta di registro, e ciò che è connesso alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, deve essere versata mediante il modello F24  Elide “F24 versamenti con elementi identificativi”.  (fino al 31 dicembre è possibile utilizzare ancora il modello F23.

Ancora: dal 3 febbraio il modello di Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – Contratti di locazione e affitto di immobili” (RLI)  ha sostituito il vecchio modello 69 per i seguenti adempimenti: richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.

Questo ha permesso una semplificazione per la registrazione dei contratti di locazione di immobili e per gli adempimenti successivi. Su questo nuovo modello on line, scaricabile gratuitamente è possibile registrare le coordinate della locazione immobiliare e allegare il contratto per inviare tutta la documentazione in via telematica come avevamo scritto in un  precedente post.

Già dallo scorso 24 dicembre  non è più necessario allegare l’Attestato di prestazione energetica (Ape) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L’obbligo resta solo per le locazioni di interi edifici oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso. Con la legge di conversione del Dl n. 145/2010 si è dispoto che la mancanza dell’Ape non è più causa di nullità dei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, nei quali, però, deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.L’omessa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative .

Infine in decreto casa del Governo abbassa dal 15% al 10% l’aliquota per la cedolare secca sui canoni concordati dal 2014 al 2017.  Lo sconto fiscale non si applica a tutti i proprietari, ma solo a certe condizioni. Per ulteriori informazioni potete contattarci.

 

(questo articolo è stato scritto da Ketti Marini)

Affitto: cosa è cambiato da quest’anno
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