concordatoLa disciplina dei contratti a canone concordato, introdotti dalla legge 431/98, viene rinnovata con il Decreto del  Ministero  Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017. Vengono introdotte alcune novità, vantaggi ed agevolazioni.

La  prima novità consiste nel fatto che i contratti di affitto a canone concordato sono estesi anche ai comuni non ad alta densità abitativa. Infatti è prevista la possibilità di siglare contratti a canone concordato dovunque; diventa possibile fare gli accordi territoriali e stipulare contratti concordati anche nei comuni privi di alta tensione abitativa.

La seconda novità  è che le Associazioni e i sindacati potranno attestare la rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione. Per i contratti non assistiti da organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a discrezione delle parti, potrà essere richiesta, ad associazioni e sindacati, l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione ai contenuti della convenzione.

“Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le  modalità  di attestazione, da  eseguirsi,  sulla  base  degli  elementi  oggettivi dichiarati dalle parti  contrattuali  a  cura  e  con  assunzione  di responsabilità, da parte di  almeno  una  organizzazione  firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico  e  normativo del  contratto  all’accordo   stesso,   anche   con   riguardo   alle agevolazioni fiscali.”

Inoltre il decreto contiene novità riguardanti i contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari.

I canoni dei contratti di natura transitoria sono gli stessi per i contratti a canone concordato 3+2, a cui si può applicare un’oscillazione massima del 20% in caso di particolari esigenze. Questi contratti che possono essere stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori, potranno essere definiti solo nei Comuni con oltre 10mila abitanti.

Con il nuovo decreto, il contratto di locazione per studenti universitari potrà esser stipulato anche per gli coloro che seguono Master o Corsi di Alta Formazione. Il contratto si estende anche in Comuni laddove sono presenti istituzioni che erogano questo tipo di istruzione.

Rispetto alla cedolare secca è possibile, fino al 31 dicembre 2017, usufruire dell’aliquota ridotta al 10% anche per i contratti transitori, oltre che per i contratti 3+2 a canone concordato e per  studenti fuori sede. A partire dal 2018 l’aliquota passerà al 15%.

Infine ma non da ultimo, le agevolazioni fiscali previste nel Decreto riguardano la tassazione del reddito da locazione. Il reddito imponibile degli immobili affittati viene ulteriormente ridotto del 30%, a condizione però che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si intende usufruire della agevolazione in oggetto vengano indicati: gli estremi di registrazione del contratto di locazione; l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili; il Comune di ubicazione dello stesso immobile.

Mentre per Imu e Tasi 2017 sugli immobili affittati con contratto di locazione a canone concordato, è previsto che l’aliquota venga determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune con riduzione del 75%.

Ricordiamo  che il decreto contiene anche il facsimile per il contratto di locazione a canone concordato, per quello ad uso transitorio, per il contratto studenti universitari. Le tabelle degli oneri di manutenzione che spettano a locatore e conduttore, le procedure di conciliazione.

Il decreto pubblicato in gazzetta ufficiale è disponibile e scaricabile qui.

Nuove regole per affitti a canone concordato

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