Affittare la seconda casa per le vacanze è una tendenza sempre più diffusa visto che in primis permette di alleggerire i costi legati alla proprietà di un immobile, costi fiscali e di manutenzione.
Affittare una casa per breve durata, specialmente per il periodo estivo, permette di parlare di contratto di locazione turistica, il quale è sottratto alla disciplina della legge n. 431 del 1998, per i contratti di locazione ma è disciplinato dalle sole norme del codice civile, art.1571 e ss. che lasciano ampia discrezionalità alla volontà delle parti.
I privati che, occasionalmente, affittano alloggi a turisti, con o senza servizi aggiuntivi, non hanno alcun obbligo ai fini IVA purché non esercitino l’attività a livello abituale e professionale.
Per affittare una casa vacanze è necessario un regolare contratto scritto, cioè un documento sottoscritto tra le parti (locatore e locatario), il quale comprende termini e condizioni d’uso del bene, lasciando comunque spazio alla libera contrattazione.
La finalità turistica deve essere chiaramente indicata nel contratto per evitare l’eventuale applicazione delle norme in materia di locazione abitativa primaria. Le parti possono stabilire liberamente il canone e la durata del contratto, al termine del periodo stabilito il conduttore deve lasciare l’immobile in quanto la disdetta automatica.
In base alla durata vi sono differenti regolamentazioni, se il contratto di locazione turistica è inferiore a 30 giorni, non vi è l’obbligo di registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, ma avere un contratto in forma scritta è una tutela per entrambe le parti.
Se il contratto supera i 30 giorni, il proprietario, come i contratti di locazione ad uso abitativo deve provvedere a registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate, e deve pagare l’imposta di registro nella misura del 2% del canone pattuito per importi non inferiori a 67 euro, salva la cedolare secca. Inoltre deve denunciare la presenza del locatario presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza competente, entro le 48 ore successive alla stipula del contratto.
La denuncia deve essere sempre effettuata, indipendentemente dalla durata della locazione, quando l’affitto è predisposto in favore di cittadini extra UE o apolidi.
Se la locazione è brevissima, un weekend, nel contratto deve essere prevista una clausola anche per la pattuizione forfettaria sui consumi delle utenze.
Il canone può essere liberamente determinato dalle parti e di solito il locatore richiede parte dell’affitto al momento della stipulazione del contratto, quest’importo non deve superare il 25% del canone di locazione.
Il proprietario dell’appartamento paga le tasse sull’immobile e in base alla attuale normativa può scegliere il regime della cedolare secca, applicando così un’aliquota del 21% a sostituzione dell’Irpef e dell’imposta di registro e di bollo.
On line sono disponibili vari differenti modelli di contratto di locazione turistica con indicati i dati che è bene riportare a tutela di entrambe le parti pertanto vi suggeriamo di scegliere un modello ed adattarlo alle vostre esigenze.