Venerdì 16 giugno è il termine di scadenza per il pagamento dell’acconto Imu e Tasi.

Anche quest’anno sono state confermate le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 che ha cancellato la Tasi :“Tributo per i Servizi Indivisibili”per la prima casa, per i terreni agricoli e i macchinari imbullonati delle grandi aziende.

Mentre l’Imu: “Imposta municipale unica” per la prima casa era stata già abolita.

A seguire entro il 16 giugno i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale dovranno versare la prima rata di Imu e Tasi. Mentre il saldo dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

L’acconto di giugno è uguale al 50% dell’imposta e deve essere corrisposto con le aliquote stabilite dai Comuni per il 2016. Entro tale scadenza è possibile anche il versamento dell’intero importo. Il saldo di dicembre dovrà essere versato con le aliquote deliberate dai Comuni entro il 30 luglio del 2017 e pubblicate entro ottobre sul sito del ministero delle finanze. Scadenza che automaticamente slitterà al18 dicembre, cadendo il 16 di sabato.

Vediamo ore due casistiche, secondo noi interessanti da trattare: pagamento Imu e Tasi inquilini e possibilità di agevolazioni in caso di canone di affitto concordato.

Molti inquilini si chiedono se devono versare le imposte sulla casa affittata.

Iniziamo specificando che l’esenzione Tasi non vale solo per i proprietari, ma anche per gli inquilini che prendano la residenza nell’immobile affittato. In tal caso il proprietario versa l’’imposta sarà in questo caso il proprietario secondo la percentuale deliberata dal Comune. In mancanza di un’opportuna delibera la percentuale da versare è del 90%. Il proprietario dovrà versare sulla casa anche l’Imu. Ma non è tenuto a versare la restante parte (il 10%) non corrisposta dall’inquilino.

Diverso il caso in cui l’inquilino non abbia la residenza nell’immobile affittato. In questa ipotesi dovrà versare la Tasi nella misura stabilita dal regolamento comunale, tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo della stessa e la restante parte deve essere versata dal proprietario.

Il secondo quesito è relativo alla possibilità di usufruire di agevolazioni da parte di chi affitta un immobile stipulando un contratto a canone concordato.

Questo tipo di contratto dà diritto ad uno sconto del 25% su Imu e Tasi quindi i proprietari dovranno corrispondere solo il 75% dell’imposta e questo a prescindere dell’aliquota decisa dal comune.

Ricordiamo che in tale tipologia di contratto rientrano i contratti: a uso abitativo, a uso transitorio e per gli studenti universitari.

Infine rimandiamo al sito di: Ancona Entrate per una simulazione del calcolo di pagamento delle imposte e per consultare le modalità di pagamento delle imposte, ricordando che da lunedì 12 giugno, in vista della scadenza sono previste aperture straordinarie dello sportello.

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Scadenza 16 giugno 2017
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