Quando parliamo di agevolazioni per l’acquisto “prima casa” facciamo riferimento a quel particolare trattamento fiscale previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l’abitazione, l’uso e l’usufrutto di una unità immobiliare non di lusso.

Dal 1982 il Governo italiano ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali per incrementare e favorire l’acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione principale.

Oggi l’agevolazione per l’acquisto “prima casa” consiste principalmente, a seconda dei casi, nell’abbattimento dell’Iva dal 10 al 4 per cento e dell’imposta di registro dal 9 al 2 per cento o 0.5 se si tratta di un acquisto effettuato per il tramite di un contratto di leasing.

Le agevolazioni “prima casa” si applicano per gli acquisti effettuati da imprese, da privati, ma anche per acquisti su successioni e donazioni.

Per ottenere le agevolazioni, che sono in specifico spiegate nella guida pubblicata dall’agenzia delle Entrate e scaricabile nell’area download di questo blog o qui, occorre una pluralità di presupposti che vediamo a seguire.

L’immobile oggetto di compravendita deve essere un’abitazione classificata in catasto nelle categorie A diverse da quelle di pregio (A/1, A/8, A/9).

La casa deve essere nel Comune in cui l’acquirente ha già la sua residenza oppure ce la trasferisca entro 18 mesi dalla data del rogito; oppure si trova nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività di lavoro o studio; oppure nel Comune in cui ha sede il datore di lavoro dell’acquirente (caso in cui il datore si sia trasferito all’estero per ragioni di lavoro); oppure in qualsiasi altro Comune italiano se è un acquirente cittadino italiano trasferito all’estero per ragioni di lavoro e non ha altre case in Italia.

Inoltre nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione in proprietà o usufrutto nel territorio del Comune in cui è situata la casa oggetto di acquisto; non deve essere titolare neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”.

Qualora l’acquirente sia proprietario già di un’abitazione, si presentano differenti casistiche.

Se l’acquirente ha un’altra abitazione, ovunque ubicata,acquistata con l’agevolazione prima casa, può compiere un nuovo acquisto agevolato purchè vende la casa posseduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Differente è se l’acquirente ha un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, ubicata nello stesso comune, egli può compiere un nuovo acquisto agevolato purchè venda la casa posseduta entro un anno dalla data del nuovo acquisto agevolato.

Se l’acquirente è proprietario di un’altra abitazione non acquistata con agevolazione, ubicata in un comune diverso da quello in cui si effettua il nuovo acquisto, può effettuare un nuovo acquisto agevolato senza vendere la casa già di proprietà.

Diverso è se l’acquirente è proprietario di un’altra abitazione non acquistata con agevolazione, ubicata nello stesso comune in cui si effettua il nuovo acquisto, in tal caso può effettuare un nuovo acquisto agevolato ma deve vendere la casa di proprietà prima del nuovo acquisto.

Come è possibile notare le casistiche sono molte ma quando si acquista una nuova abitazione, per non perdere delle opportunità di risparmio è sempre bene informarsi, documentarsi e chiedere dettagli; vi ricordiamo che potete sempre commentare gli articoli o scrivere a info@ihomeancona.com

 

Acquisto prima casa: agevolazioni
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