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“Conteso tra mode e realtà, il risparmio energetico è un tema su cui il cittadino è sommerso da una massa esagerata di informazioni e con un mosaico di norme in continua evoluzione”.. questa la frase con cui inizia il capitolo relativo alla Certificazione energetica nella guida Dire, Fare, Abitare 2013 redatta dagli operatori del nostro servizio. Nulla di più veritiero, visto che le regole sulla certificazione energetica sono cambiate di nuovo con il decreto “destinazione Italia” (Dl 145/2013). A luglio dello scorso anno abbiamo parlato nel nostro spazio web dell’Ape Attestato di prestazione energetica e oggi torniamo sul tema.

Dal 24 dicembre  non è più necessario allegare l’Ape al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L’obbligo resta solo per le locazioni di interi edifici oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso.

 

Gli obblighi non vengono, comunque azzerati infatti il proprietario deve informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come si deduce dal relativo attestato che in ogni caso deve essere messo a disposizione dell’inquilino quando iniziano le trattative, prima di concludere il contratto di locazione.

Pertanto resta l’obbligo di informare il conduttore e questo va documentato con l’inserimento nel contratto di una clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa la prestazione energetica del bene locato. Si tratta di una semplice dichiarazione, visto che la norma non richiede particolari formalità. Prevista una sanzione da 1000 a 4mila euro per l’ipotesi di mancata dichiarazione all’interno del contratto, sanzione a cui rispondono in solido locatore e conduttore. Inoltre non viene meno il dovere del proprietario di dotare il proprio immobile  dell’ape  che continua ad essere previsto dall’articolo 6 del Dlgs 192/2005, la cui mancanza viene sanzionata.

Comunque in tutti gli annunci di comunicazione commerciali di locazione o vendita, deve essere riportato l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente.

Inoltre ribadiamo il concetto di risparmio energetico in un immobile definito come la diminuzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento, il condizionamento o la produzione di acqua calda sanitaria. E ricordiamo che la legge di stabilità ha prorogato le detrazioni fiscali del 65% sulle spese per i lavori di risparmio energetico lasciando invariati i tetti di spesa, per altri dodici mesi negli appartamenti singoli e per diciotto mesi per i condomini. Mentre dal primo gennaio 2015 la percentuale scenderà al 50%.

Vista l’evoluzione continua, non possiamo che consigliarvi: occhi aperti e orecchie tese per non perdere le news. Eventuali aggiornamenti saranno trattati su ihomeancona.com

Ape sì! Ape no!
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Un pensiero su “Ape sì! Ape no!

  • Febbraio 27, 2014 alle 5:41 pm
    Permalink

    La legge di conversione del Dl 145/2013 ha dovuto correggere leggermente la legislazione di fine d’anno. Pertanto la mancata allegazione dell’Ape ai contratti di compravendita e altri atti traslativi a titolo oneroso comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ma non invalida il contratto.

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