Il contratto di locazione per studenti universitari prevede una durata che va dai 6 ai 36 mesi e, come abbiamo più volte ribadito, se non succede nulla alla prima scadenza del contratto lo stesso si rinnova automaticamente per un periodo pari alla stessa durata. Alla fine della seconda durata contrattuale il contratto si considera concluso.

Il contratto di locazione per studenti di solito è stipulato con più conduttori, quindi di frequente capita che una delle parti desideri chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

L’inquilino deve inviare una comunicazione di disdetta al proprietario e agli altri inquilini con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, come descritto in un precedente articolo: Contratto per studenti: la disdetta contrattuale di affitto.

In tal caso parliamo di recesso parziale, soltanto uno o alcuni dei conduttori decidono di recedere dal contratto.

Gli studenti che restano nell’immobile sono tenuti al pagamento dell’intero canone a favore del locatore dato che rispondono in solido nei confronti del conduttore, hanno stipulato un unico contratto intestato a più inquilini. La conseguenza immediata è l’obbligo di versare una quota di canone superiore rispetto a quella pattuita precedentemente.

Gli inquilini hanno tutto l’interesse a trovare un nuovo inquilino che sostituisca lo studente che ha dato disdetta.

Facile immaginare che ci sia un buon turn over di studenti ma la ricerca non è così immediata, comunque una volta trovato un nuovo inquilino si è difronte ad un caso di subentro.

La pratica di subentro, dopo un recesso parziale, prevede una serie di azioni; innanzitutto l’inquilino deve accettare le condizioni del contratto esistente ed il proprietario deve essere d’accordo.

Il subentro prevede la stipula di un atto integrativo al contratto originario, dove lo studente indica la propria accettazione a tutte le clausole presenti nel contratto esistente. Il subentro va registrato presso l’Agenzia delle Entrate oppure on line compilando l’apposito modello RLI con cui si segnalano i dati di chi ha dato disdetta, di chi subentra e del contratto.

La pratica di subentro prevede il versamento dell’imposta di registro, 67 euro, anche in caso di cedolare secca, i quali saranno a debito dello studente uscente ed entrante in egual misura.

Qualora dopo un recesso parziale non si riesca a trovare un inquilino per il subentro, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate il recesso sempre con apposito modello. Di solito è cura di chi recede provvedere alle comunicazioni anche per evitare future richieste di pagamenti da lui no più dovuti.

Per ogni ulteriore informazione potete commentare l’articolo o scriverci a info@ihomeancona.com

Disdetta e subentro nei contratti per studenti
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34 pensieri su “Disdetta e subentro nei contratti per studenti

  • Aprile 10, 2020 alle 3:19 pm
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    salve a tutti piccolo problema contratto LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI
    TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2) in un appartamento con piu studenti ma nel quale ognuno ha un contratto personale, cosa succede se un inquilino parte?
    Il proprietario puo sostituirlo senza consultare i restanti? gli altri dovranno pagare la quota parte (condominio )eventuale dell’assenza di un inquilino o e a carico del proprietario grazie per la risposta in un momento cosi particolare #iorestoacasa

    • Aprile 14, 2020 alle 3:03 pm
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      Buongiorno,
      se il contratto è individuale ossia ogni studente ha il proprio, ciascuno risponde per sè e gli altri non sono tenuti al pagamento in solido qualora uno disdica il contratto.
      Il proprietario non ha alcun vincolo nello stipulare un contratto con un nuovo inquilino, di solito è buona prassi avvisare gli altri coinquilini i quali non hanno potere decisionale.
      La quota del condominio dovrebbe essere indicata da contratto, qualora ci sia scritto che viene suddivisa tra i conduttori, non specificando il numero, si divide per i contratti in essere quindi.
      Spero di aver risposto a tutti i suoi dubbi.

  • Giugno 5, 2020 alle 8:29 am
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    salve a tutti, sono uno studente universitario che ha trovato un nuovo studente per eseguire un subentro in un regolare contratto di affitto 3+2 ( non è in affitto una stanza bensì tutta la casa, col canone di locazione diviso fra i coinquilini)
    Ieri sera l’incontro con il nuovo studente e la proprietà per la firma del subentro.
    Stamani (meno di 24ore) il nuovo studente chiama dicendo che ci ha ripensato quindi vorrebbe invalidare il tutto.
    Vorrei chiedere, è possibile ai fini della legge una cosa simile? Io stamani avrei dovuto firmare un nuovo contratto di affitto ma per ovvi motivi mi son riservato del tempo per capire cosa prevede la legge

    Vi ringrazio in anticipo

    • Giugno 16, 2020 alle 2:28 pm
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      Buongiorno,
      scusa per la risposta che ti invio solo ora se il contratto è stato firmato dal nuovo studente per il recesso segue la normativa con il preavviso di 3 mesi. Il cambio di idea dopo la firma non ha molto a che vedere in che tempi avviene (le 24 ore di cui parli).

  • Luglio 2, 2020 alle 3:08 pm
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    salve,
    ho trovato una stanza in un appartamento affittato in toto da altri studenti. Il loro contratto scade a febbraio, la mia domanda è se mi è possibile stipulare un contratto per un anno oppure per forza per sei mesi fino a quando scade il loro?
    grazie

    • Luglio 3, 2020 alle 10:46 am
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      Buongiorno,
      se stipula un contratto di affitto nuovo soltanto a suo nome soltanto può decidere la scadenza che ritiene più opportuna.

  • Luglio 3, 2020 alle 10:59 am
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    Buongiorno, sono in un contratto di affitto in solido con altre tre persone (1 del contratto originario e 2 subentri). Ora il coinquilino del contratto originario va via quindi è necessario fare un terzo subentro. In questo caso va stipulato un contratto ex novo o può comunque esistere un contratto con 3 subentri e nessun intestatario del contratto originale?

    • Luglio 6, 2020 alle 1:24 pm
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      Buongiorno, le direi che non esistono limiti al subentro. Il conduttore che subentra diventa parte/titolare del contratto di locazione.

  • Luglio 6, 2020 alle 8:16 am
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    Buongiorno, a me è stato fatto un subentro in un contratto di locazione per studenti (il contratto è per l’intero appartamento) a cedolare secca, ho mandato i miei documenti ad un agenzia ma non ho mai firmato niente né dichiarato di accettare niente. È possibile fare ciò senza aver mai firmato un foglio? Se volessi chiudere il contratto devo dare lungo preavviso (sul contratto c’è scritto 4 mesi) anche se io non ho mai firmato?

    • Luglio 6, 2020 alle 1:29 pm
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      Buongiorno, se ha effettuato un subentro in un contratto di locazione, e questo è stato regolarmente registrato, deve aver sottoscritto il subentro e deve esserle stata consegnata copia del contratto di locazione in cui sono riportati i mesi di preavviso in caso di richiesta di risoluzione del contratto. Qualora non sia così le consiglio di chiedere un parere legale.

  • Luglio 25, 2020 alle 2:03 pm
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    Buongiorno! Vorrei aver una delucidazione in merito al subentro. Son in un contratto in solido con altre 2 persone. Entrambe queste hanno mandato disdetta seguendo i mesi di preavviso. Venuto a sapere delle loro disdette ho chiamato il locatore per parlare dei vari subentri. Egli però mi ha riferito di non voler nessun subentro consigliandomi di mandare disdetta visto che tutto il canone finirebbe a carico mio. Riguardo alla scelta del proprietario di negare il subentro di altre persone mi chiedevo se questo debba essere comunicato tramite raccomandata o basti semplicemente anche a voce. Perché nel mio caso questa scelta l’ho scoperta per caso chiamando io il locatore, venendo a mancare comunicazione ufficiale da parte sua.

    • Luglio 27, 2020 alle 8:40 am
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      Buongiorno,
      il proprietario ha consigliato a Lei di inviare disdetta, qualora non la invii deve sostenere il completo pagamento del canone in quanto ha un contratto in solido. Il proprietario non è obbligato ad accettare dei subentri, se lei resta il contratto è in essere e lui ha diritto al canone. IL proprietario deve inviare comunicazione qualora sia lui che vuole disdire il contratto di locazione ma non mi sembra questa la situazione.

  • Luglio 29, 2020 alle 3:35 pm
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    Buongiorno,
    Sono una studentessa neo-laureata che deve lasciare la propria stanza. Il mio contratto di affitto è a cedolare secca per studenti fuori sede con scadenza al 31/8/2020 (scadenza dei 36 mesi previsti per questo tipo di contratto) e la proprietaria si affida totalmente a un’agenzia immobiliare. Al mio posto, insieme alla mia attuale coinquilina, entrerà un’altra persona e, per la permanenza della condizione di transitorietà con la nuova inquilina, il contratto può essere prorogato per un altro massimo di 24 mesi.
    Ora, l’agenzia immobiliare vuole avviare una pratica di cessione del contratto (senza aver specificato a chi) e poi di subentro della nuova inquilina in un secondo momento, a settembre. La nuova inquilina però non potrà avere un documento valido prima del 1 settembre, perché il suo scaduto e fino al 31/8 causa covid non è possibile rinnovare i documenti d’identità. Sto leggendo online, ma non la capisco la sequenza delle pratiche: per fare il subentro è necessario fare una cessione? Se con la cessione io cedo la mia quota alla nuova inquilina, perché si dovrebbe fare un subentro? A chi subentrerebbe a settembre la nuova inquilina?
    La ringrazio in anticipo per la riposta

    • Luglio 30, 2020 alle 11:55 am
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      Buongiorno,
      mi sembra di capire che hai un contratto di locazione per studenti. L’inquilino uscente può effettuare la cessione del contratto e quindi si verifica un subentro posto che il nuovo inquilino accetta tutte le condizioni del contratto esistente. La cessione implica il subentro, si tratta di un unico atto integrativo che va registrato all’Agenzia delle Entrate. Il subentro è vantaggioso perchè non si devono aspettare i termini di disdetta ma sono necessari i documenti di entrambi gli inquilini, di colui che esce e che subentra. Nel tuo caso avresti un rinnovo del contratto per 24 mesi dato che al 31/08/2020 non mi sembra fattibile il subentro per mancanza del documento d’identità. Poi effettuate il subentro, attenzione perchè tu resti titolare del contratto fino al subentro.

  • Agosto 3, 2020 alle 9:35 am
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    Buongiorno,
    ho affittato una stanza subentrando alla precedente inquilina, il subentro ha validità dal primo agosto per tutta la durata residua del contratto fino alla scadenza prevista al 30/09/2020.
    Il contratto si dovrebbe rinnovare automaticamente il primo ottobre a meno che non venga mandata la disdetta 3 mesi prima. Il rinnovo del contratto è automatico anche per me che sono subentrata oppure ho la facoltà di lasciare la stanza il 30/09 ?
    Grazie

    • Agosto 20, 2020 alle 10:45 am
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      Buongiorno, il subentro fa sì che accetti le condizioni del precedente contratto pertanto il contratto scade il 30/09 con rinnovo il 1/10/2020.

  • Settembre 3, 2020 alle 3:28 pm
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    Salve,
    dal 21/01/2020, fatto per via telematica all’Ag. delle Entrate, con durata 01/01/2020-31/12/2020, come Locatore, ho in essere un Contratto di Locazione di Natura Transitoria, legato all’Accordo Locale del mio Comune, quindi un Contratto a Canone Concordato con CEDOLARE SECCA.
    Il 31/05/2020 (amichevolmente) è uscito uno dei 3 CONDUTTORI, per il quale ho fatto regolare CESSIONE, inviando via PEC alla AdE: Mod. RLI Adempimenti Successivi (2 pagine), Mod. F24 Elide di € 67,00 e Fotocopia Carta d’Identità (questo adempimento non si poteva fare per via telematica alla AdE).
    Dopo 3 mesi, ho trovato un nuovo Conduttore per il quale, salvo errore, non si può fare il semplice SUBENTRO per via telematica.
    A questo punto, per fare entrare il nuovo Conduttore nel suddetto Contratto (fermo restando tutte le condizioni) QUAL’E’ IL COMPORTAMENTO CORRETTO DA ADOTTARE PER IL CONTRATTO STESSO (che alla scadenza sarà rifatto nuovo)?
    Grazie per la risposta.

    • Settembre 4, 2020 alle 9:10 am
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      Buongiorno,
      se ha fatto regolare cessione sembra possa effettuare subito il subentro come riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
      https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/adempimenti-successivi/cessione.
      Dato che non è avvenuto contestualmente, ora per far entrare un nuovo conduttore dovrebbe inviare comunicazione all’Agenzia Entrate ma non è indicato nel sito come procedere pertanto le consiglio di rivolgersi ad un’associazione di proprietari od inquilini.

  • Settembre 11, 2020 alle 10:01 am
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    Mi indica quali moduli dell’agenzia delle entrate devo compilare ed inviare per il subentro di due delle tre studentesse di una locazione studenti a cedolare secca.
    Conviene fare il subentro non la cessione e nuovo contratto immagino.
    Grazie

  • Ottobre 2, 2020 alle 1:39 pm
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    Buonasera, sono in un contratto di locazione abitativa per studenti universitari. Al momento nel contratto ci siamo solo io e la mia coinquilina, ma qualora volessi fare subentrare un’altra ragazza, quindi 3 persone e non più 2, sarebbe possibile? O si deve necessariamente rifare il contratto?

    • Ottobre 5, 2020 alle 9:06 am
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      Buongiorno,
      il subentro è l’atto per cui si entra al posto di qualcun altro nel contratto in essere. Nel suo caso si tratta di una modifica dei conduttori da 2 a 3 quindi è necessario darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta di registro.
      Qualora si modifica anche l’ammontare del canone è necessario stipulare un nuovo contratto di locazione.

  • Ottobre 9, 2020 alle 7:27 pm
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    Ciao Ketti, ho affittato ad uno studente con il contratto registrato per un anno. Alla scadenza però lo studente è rimasto dentro e non vuole andarsene. Premetto che un mese prima che scadesse ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno dicendo che non intendevo rinnovare. Come devo comportarmi? Grazie

    • Ottobre 12, 2020 alle 8:58 am
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      La disdetta del contratto va inviata con lettera raccomandata 3 mesi prima della scadenza del contratto; non credo sia riportata nel contratto un’indicazione differente e più restrittiva in termini di tempo.
      Questo è importante perché qualora l’inquilino non voglia lasciare l’immobile, non ci sono molte possibilità, se non rivolgersi ad un legale oppure a un’associazione di proprietari ed inquilini dove trova una prima consulenza su quali azioni attivare tenendo in considerazione costi/benefici.

  • Dicembre 6, 2020 alle 10:36 am
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    Salve, contratto a canone libero 4+4 con 3 inquilini e cedolare secca. 2 hanno dato disdetta per maggio 2021 e il terzo, visto il rischio di rimanere unico conduttore, ha dato disdetta per giugno 2021. Se non si trovassero nuovi inquilini per il subentro a maggio solo a giugno il contratto può venire disdetto, giusto? Con quale comunicazione all’ADE deve essere fatta la disdetta per assenza di inquilini? Grazie

  • Luglio 7, 2022 alle 7:32 pm
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    Buonasera,
    Nel caso di un contratto per studenti 1+1, dove si vuole recedere anticipatamente durante il primo anno di locazione, la disdetta va data 3 mesi prima specificando i gravi motivi? Se si tra i gravi motivi rientra l’aver conseguito la laurea e quindi non avere più lo status di studente oltre al fatto di non avere quindi più l’esigenza di stare in quella specifica città? Il locatore può in questo caso trattenere la caparra. Grazie!

    • Luglio 8, 2022 alle 9:34 am
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      Buongiorno,
      l’inquilino può dare disdetta del contratto di locazione in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta con raccomandata, con tre mesi di preavviso.
      Nella comunicazione indica la motivazione sopraggiunta e inaspettata, l’esigenza di spostarsi di città visto il termine degli studi.
      Il deposito cauzionale, versato al momento della stipula del contratto, può essere trattenuto dal proprietario come garanzia contro ogni possibile inadempimento dell’inquilino ad esempio possibili danni all’immobile o eventuali non pagamenti degli ultimi mesi di locazione.
      La caparra, spesso confusa con deposito cauzionale, dovrebbe essere versata in fase iniziale solo temporaneamente come impegno per la stipula del futuro contratto.

  • Settembre 12, 2022 alle 2:00 pm
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    Buongiorno,
    ho un forte dubbio. Nel caso vi sia un contratto per studenti 1 + 1 intestato ad A e B.
    In data x, A intende recedere parzialmente a favore di C-
    In data y, B intende recedere parzialmente a favore di D-
    Nel caso in esame, con il recesso di B, recederebbero entrambi gli inquilini originari del contratto.
    Spesso mi sono sentito dire che il contratto per essere valido occorre che almeno uno stipulante originario deve esserci, altrimenti occorre stipularne uno nuovo. Quindi con il recesso di B occorre stipulare un nuovo contratto. Chiedo gentilmente conferma. Grazie

    • Settembre 13, 2022 alle 9:03 am
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      Buongiorno,
      se nel contratto è prevista l’apposita clausola per il subentro o cessione del contratto, questo può avvenire ogni volta che c’è l’accordo tra cedente, cessionario e proprietario.
      Penso che lei si riferisca alla cessione del contratto ossia passaggio volontario del contratto ad altra persona, si parla di subentro solo in casi estranei alla volontà delle parti. Definizione disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/adempimenti-successivi/cessione
      La cessione di un contratto implica che chi subentra non ha un nuovo contratto ma segue il contratto attivo e pertanto anche la scadenza resta quella originaria.
      Se le cessioni sono appositamente registrate, non dovrebbero creare problemi qualora il contratto sia cointestato e le successioni implichino soggetti totalmente diversi dagli iniziali.
      Non conoscendo la fonte delle sue informazioni, per maggio certezza può provare a porre lo stesso quesito alle associazioni di proprietari o inquilini che all’interno prevedono una consulenza legale. Resto comunque a disposizione per ulteriori specifiche.

  • Ottobre 3, 2022 alle 10:08 am
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    Buongiorno.
    vorrei sapere se in contratto 4+4, cointestato a quattro inquilini in solido, 3 persone se ne vanno trovano 3 persone disposte a subentrare nello stesso momento, la tassa da pagare è unica (67 euro) oppure ammonta a 67*3 euro, quindi ogni nuovo inquilino che entre la deve pagare?

    • Ottobre 3, 2022 alle 4:53 pm
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      Buongiorno,
      sul sito dell’Agenzia delle Entrate è specificato soltanto che la cessazione comporta il pagamento dell’imposta di registro e non specifica la casistica da lei richiesta.
      Le consiglio di informarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate o presso un’associazione di proprietari e inquilini.

  • Gennaio 17, 2023 alle 5:38 pm
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    Buongiorno,
    Ho stipulato un contratto studenti di 18 mesi, rinnovabile per lo stesso periodo. Alla scadenza dei 18 mesi ho mandato la raccomandata per la disdetta del contratto in essere (30 novembre). In dicembre entrava un altro studente. La proprietaria dell’alloggio mi ha addebitato una parte delle spese per la registrazione del contratto all’ade. È corretto? Io ho lasciato l’appartamento alla scadenza riportata sul contratto, comunicando la volontà di non rinnovare il contratto per altri 18 mesi. Grazie per la risposta.

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