Transitorio

Per soddisfare le differenti esigenze e necessità in caso di affitto di un immobile ad uso abitativo, la legge italiana ha previsto una serie di contratti di locazione che abbiamo deciso di “raccontare” con video e post realizzati ad hoc da iHome.

Nella quarta puntata parliamo del contratto transitorio o contratto di affitto temporaneo, argomento delicato su cui si crea sempre troppa confusione.

Il contratto ad uso transitorio può essere stipulato per esigenze temporanee abitative non turistiche.

Il proprietario concede in affitto un immobile al conduttore ma per un periodo di tempo limitato e per soddisfare un’esigenza transitoria ben individuata, dietro il pagamento di un corrispettivo.

La durata è stabilita dalla legge: minimo un mese massimo diciotto, perciò diffidate da qualsiasi clausola inserita nel contratto che intervenga sulla durata, tale clausola sarà nulla e automaticamente si applica la durata  indicata dalla norma.

La natura transitoria derivante da un’esigenza del proprietario o del conduttore, deve essere specificata nel contratto, a cui deve essere allegata la documentazione che prova questa particolare esigenza. Ad esempio il proprietario ha l’esigenza di vendere l’immobile entro breve tempo, di doverlo destinare da lì a breve ad abitazione o ad attività propria o dei familiari o di dover eseguire lavori di edilizia nel giro di poco tempo.  Nel caso del conduttore la transitorietà può essere dovuta alla necessità di prestare cura o assistenza per sé o per i propri familiari in un luogo diverso dalla propria residenza; o  per un trasferimento di lavoro temporaneo; in caso si debbano effettuare lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile; qualora sia in attesa della disponibilità effettiva di un immobile acquistato o assegnato.

Se non viene specificata la transitorietà o nel tempo vengono meno le cause della stessa, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria dei contratti a canone libero e quindi con durata quattro più quattro anni. Infine ricordiamo che non è necessario dare la disdetta, perché il contratto cessa automaticamente al termine del periodo prestabilito. Però se la transitorietà deriva da un’esigenza del proprietario, è necessario che quest’ultimo la confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, si ricade nel contratto 4+4.

L’importo del canone può essere deciso liberamente dalle parti,tranne nei Comuni ad Alta tensione abitativa dove ci sono gli accordi territoriali, in tal caso il canone viene determinato secondo quanto stabilito negli accorci come per il contratto a canone concordato (3+2)

Tutti questi elementi devono essere contenuti nel contratto di natura transitoria che deve essere redatto utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Ahimè! Per questa forma contrattuale non sono previste particolari agevolazioni fiscali.

 

Quarta puntata: contratto ad uso transitorio
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