downloadCon la  legge di Stabilità del 2016 si è ampliato il panorama delle modalità per arrivare a possedere una casa. La scelta include, oltre alla compravendita con mutuo, mutuo ipotecario, la strada del rent to buy e del leasing abitativo.

Quest’ultimo strumento è stato presentato soprattutto per essere collegato ad alcuni vantaggi fiscali in modo da offrire al mercato una nuova modalità per la compravendita delle abitazioni e una soluzione per i potenziali acquirenti.

Il contratto di leasing per sua natura è un contratto atipico, in quanto non c’è una normativa nel nostro ordinamento che disciplina la locazione finanziaria o leasing.

Per arrivare a capire che cos’è il leasing abitativo partiamo dalla definizione del contratto di leasing, contratto con il quale un soggetto (concedente) concede in locazione ad un altro soggetto (utilizzatore) un bene che il concedente ha acquistato su indicazione dell’utilizzatore con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario del bene stesso versando un prezzo prestabilito (riscatto). In tale contratto si presentano sia gli aspetti della locazione sia della compravendita, pertanto sarà normato grazie alla disciplina del codice di questi due contratti.

Il leasing abitativo, definito dall’art.1 della legge 208/15, è un contratto con cui il soggetto concedente, banca od altro intermediario finanziario), si obbliga ad acquistare o far costruire un edificio abitativo secondo le indicazioni dell’utilizzatore e a mettere l’edificio a disposizione dell’utilizzatore a fronte del pagamento di un canone correlato al prezzi di acquisto e alla durata del periodo di godimento del bene. L’utilizzatore ha gli stessi rischi che avrebbe se fosse il diretto acquirente. Al termine del periodo di godimento, ha il diritto di acquistare la proprietà dell’edificio utilizzato al prezzo stabilito nel contratto. Oggetto del contratto può essere un’abitazione nuova od usata.

L’edificio deve essere destinato ad abitazione principale altrimenti si parla di normale contratto di leasing e non si beneficia dell’agevolazione prima casa associata al leasing abitativo.

Le facilitazioni connesse al leasing abitativo sono di due ordini: le detrazioni Irpef per giovani under 35 utilizzatori e l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”.

Se l’utilizzatore è di età inferiore a 35 anni, non ha un reddito superiore a 55mila euro e non ha diritti di proprietà su altri immobili abitativi, a lui spetta una detrazione Irpef pari al 19% dell’importo dei canoni e relativi oneri accessori(per un massimo di 8mila euro) e  sul costo di acquisto finale applicata ad un importo massimo di 20mila euro.

Inoltre dal 2016 al 2020 all’acquisto della società concedente si applicano le agevolazioni prima casa se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi in capo all’utilizzatore. L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota dell’imposta di registro pari all’1,5%, con un minimo di 1000 euro qualora il contratto di acquisto non sia imponibile Iva, in caso contrario l’aliquota resta al 4% e non c’è previsione di un importo minimo dell’imposta dovuta.

“Il profilo fiscale è solo una parte del leasing abitativo ( ad oggi destinata a durare per cinque periodi d’imposta) mentre tutta la disciplina resta e, si auspica, contribuirà alla ripresa del mercato anche negli anni successivi”.

Questo un estratto dell’articolo del Sole 24 Ore a cui rimandiamo per ulteriori dettagli e confronti, seppur resta intento di iHome seguire le future analisi sugli effetti di questo ed altri strumenti per la compravendita.

Leasing abitativo e under 35
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