Fino ad ora non abbiamo trattato il tema relativo alle locazioni brevi e turistiche, sebbene le principali novità  sono contenute nell’art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella L. 96 del 21 giugno 2017.

Solo in questi giorni l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E ha fornito i chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, la cosiddetta legge Airbnb.

Nella circolare vengono riepilogate le nuove regole e spiegato: a quali contratti si applica, chi sono gli attori coinvolti, cosa devono fare intermediari e locatori, chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti ed infine le sanzioni per i mancati adempimenti.

Analizzando per step la circolare scopriamo le novità ed i chiarimenti.

I contratti di locazione a cui si fa riferimento sono contratti brevi, ossia contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni che possono prevedere anche la prestazione di servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come la pulizia e la biancheria. Sono esclusivamente i contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività di impresa. La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale.

I contratti brevi possono essere stipulati direttamente, tramite intermediari o attraverso portali on line.

Le nuove regole non si applicano agli immobili situati all’estero e a quelli che non hanno finalità abitative.

La locazione deve riguardare le unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10- uffici e studi privati) e le relative pertinenze, oppure singole stanze dell’abitazione.

Le principali novità riguardano: l’applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte degli intermediari.

Infatti ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 può applicarsi, a scelta del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21% in alternativa all’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle eventuali imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, laddove registrato.

Se i contratti vengono stipulati con l’intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi. In tutti i casi l’intermediario deve comunicare  i dati dei contratti conclusi per suo tramite. Se l’intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l’obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di trattenere la ritenuta del 21% sull’intero importo indicato nel contratto a titolo di ritenuta da versare direttamente all’erario.

Questa imposta dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca.

Non ha importanza se gli intermediari per la stipula del contratto breve abbiano una stabile organizzazione in Italia, quale sia la loro forma giuridica e le modalità con cui l’attività viene svolta: online o offline.

Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. La circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto di locazioni brevi non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.

Insomma sembra siano tempi duri sia per intermediari che per locatori poco informati.

Affitti brevi: cosa sapere
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